Riportiamo integralmente l'intervista realizzata da Ludovico Peroni per RMRECENSIONIMUSICALI pubblicata al seguente link ...
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Viviamo in un’epoca particolarissima: spesso non riusciamo a comprendere effettivamente l’importanza di un fenomeno finché ad esso non si riesce a dare un nome o un numero.
La creatività -così intangibile ed evanescente- sembrerebbe, a prima vista, uno di quei fenomeni su cui la speculazione potrebbe risultare fallimentare o, quantomeno, ininfluente per gli esiti dell’arte.
La questione è aperta e non possiamo svilire la portata dell’argomento con considerazioni banali e suggerite dalla voglia di far facile informazione.
Qualche punto fermo però ci azzardiamo a metterlo.
La creatività ormai non può più essere considerato fenomeno evanescente: non è più legato all’hic et nunc, ma, attraverso la diffusione dei nuovi mezzi per la registrazione e riproduzione (smartphone, registratori ed i supporti per la condivisione come Youtube o i social network), può assumere statuto tangibile di Opera con più facilità ed importanza del previsto.
La confusione però (almeno della mente del sottoscritto) è ancora molta.
Vorremo per questo motivo afferrare il toro per le corna efarci un’idea di come questa nuova sensibilità venga vissuta e riconosciuta dalla legge: una legge di tutela delle opereche, a questo punto della nostra civiltà, sembra inadeguata perché basata su criteri e mezzi che prescindono dai moderni mezzi tecnologici nonché da rinnovati schemi cognitivi dello spettatore.
Gentile maestro; da tempo seguiamo la vostra attività in collaborazione con l’associazione S.O. S Musicisti.
Oggi vorremo proporre per i nostri lettori una sintesi del vostro lavoro di ricerca e battaglia in merito al riconoscimento del diritto d’autore sulle improvvisazioni e le estemporizzazioni creative, ma prima una curiosità:
Cosa intende la legge con il termine “creatività”?
Jacovella: “Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore” – Art. 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Ogni individuo e ogni produzione. Queste sono le parole chiave.
Secondo la legge italiana (n.633 del 1941 detta “Legge sul diritto d’autore), l’oggetto della protezione è individuato nell’opera dell’ingegno che abbia un “carattere creativo”. Tale concetto di “creatività” prescinde da qualsiasi rispondenza a presupposti ideologici o a precisi canoni di valutazione. Il requisito necessario e sufficiente per la tutela del diritto d’autore è “la sussistenza di un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di estrinsecazione nel mondo esteriore” (cit. da “La tutela del diritto d’autore” di B.M.Gutierrez, Giuffrè Editore). E ancora: “E’ dunque escluso che la creatività richiesta per la protezione del diritto d’autore debba assurgere ad un alto livello …”
Non è l’idea a poter essere tutelata, ma la forma con la quale l’idea viene realizzata, estrinsecata: non basta che io abbia l’idea di un’opera musicale molto particolare e mai udita prima, devo dare necessariamente una forma a questa idea, e tale forma deve possedere una seppur minima dose di originalità (“quid novis”). Possono quindi essere tutelate opere che si riferiscano alla medesima idea quando sia raffigurata “con forme diverse, espressioni di percezioni soggettive diverse”.
Ma come viene tutelata praticamente questa creatività?
Jacovella: Ancora una citazione per comprendere meglio il concetto: un’opera deve possedere “il requisito della creatività, originalità e novità, perché l’opera, pur inserendosi in un genere diffuso, si distingua quale prodotto singolare della personalità del suo autore: onde non è proteggibile un’opera in cui non sia dato riscontrare alcun profilo innovativo rispetto alla cultura artistica costituente il patrimonio comune dell’attuale momento storico-sociale” (Trib. Bologna, 16 aprile 1997).
Potrà sembrarci strano, ma possono rientrare nelle opere protette anche un “catalogo di merci”, un “ricettario gastronomico”, una “pubblicità”, una “mappa stradale” … che contenga però un’impronta personale e un carattere di novità rispetto ad altri prodotti (opere?) simili, ecc …
Riguardo al come viene tutelata la creatività, dobbiamo ricordare che il diritto d’autore nasce con la creazione stessa. In teoria, quindi, non si deve compiere alcuna formalità. La legge riconosce diritti morali e patrimoniali dal momento stesso in cui l’opera nasce e si estrinseca di fronte ad un fruitore. Dei diritti patrimoniali si potrà disporre come si vuole, mentre dei diritti morali, invece, no: essi sono inalienabili ed inestinguibili. Perciò non possiamo spacciare per nostra un’opera di Bach, ma neanche di … Catullo …
Il problema sembra più vasto del previsto…
Jacovella: Parlare di creatività in musica è ovviamente un campo estremamente vasto … Ricordiamoci che prima della nascita del “copyright”, tutti i grandi compositori si rifacevano manifestamente ai loro precedenti ed ai contemporanei. Con l’avvento di leggi specifiche, invece, copiare qualche elemento musicale potrebbe costituire reato. Perché “potrebbe”? Perché il confine tra ispirazione, citazione, e appropriazione/plagio non è netto. Ogni caso specifico viene esaminato e valutato da giudici e periti, ed anche a seconda delle diverse sensibilità giuridiche si possono prospettare esiti contrastanti.
Ci sono oggi dunque musiche nelle quali la creatività è libera da qualsiasi condizionamento imposto dall’esterno (formale, timbrico, obiettivo pisco-acustico, melodico, armonico, ecc…), e musiche che invece devono, per forza di cose, rientrare in alcuni canoni funzionali. Essere creativi in queste ultime musiche, assume perciò una direzione diversa: non più “orizzontale” (forma, melodia …), quindi parametri individuabili (in una certa misura) anche dalle leggi, ma “verticale” (l’individualità del timbro, dell’espressione, di valori cosiddetti “subsintattici”, …).
Come si pone la Siae in rapporto alla legge?
Jacovella: Riguardo la SIAE invece, è un ente pubblico economico a carattere associativo, e fino a questo momento ha goduto di un monopolio sancito dalla legge italiana. Recentemente, direttive europee stanno mettendo alla prova questo tipo di monopolio, e quindi stiamo vivendo un momento storico di transizione. Il ruolo della SIAE rispetto alla tutela della “creatività”, è quello di offrire una data certa di deposito (a pagamento) dell’opera, e, nel caso degli associati o “mandanti”, quello di amministrare in esclusiva i diritti per ogni sfruttamento economico della stessa. La SIAE non verifica alcuna opera depositata nei suoi contenuti (salvo depositi di “elaborazioni”), si limita ad apporre un timbro ed un numero di repertorio.
Ottenere una data certa di deposito si può ormai fare con metodi alternativi e molto economici (tipo la “marcatura digitale” online).
Quali sono i problemi legati alla tutela della creatività nelle sue accezioni strettamente musicali? E quali sono i problemi strutturali nella tutela delle opere senza una testualità scritta?
Jacovella: Questa è una domanda molto importante. In linea di principio, come già ho detto, la legge garantisce tutela all’opera dal momento stesso in cui viene creata. Quindi vale anche per un’opera estemporanea, nata nel qui ed ora e non “pre-vista”. In pratica tuttavia, come si fa a depositare questo particolare tipo di opera? Se è impossibile o disagevole metterla su partitura, rimane la fissazione (video)fonografica.
Qui nascono ulteriori problemi, ovvero delle limitazioni che pone la SIAE nel proprio Regolamento Generale. In questo testo (diciamo “attuativo” del diritto d’autore) è previsto unicamente il deposito rituale con notazione su pentagramma (l’eccezione della registrazione è valida solo per alcuni generi musicali considerati “musica seria”, tra cui la “musica concreta”), ed inoltre, all’autore non è consentito vantare diritti economici su “esecuzioni” dell’opera anteriori al deposito stesso. Pensando alle musiche improvvisate, la domanda sorge spontanea: come si fa dunque a maturare la giusta remunerazione per una diffusione al pubblico (non amo il termine “esecuzione”) avvenuta proprio durante la genesi stessa dell’opera? Al momento purtroppo, ciò non è tecnicamente possibile.
Proprio queste limitazioni sono state oggetto di appello pubblico da me redatto, ed indirizzato alla SIAE stessa. Il famoso “riconoscimento del diritto d’autore sulle improvvisazioni” passa dal riconoscimento delle peculiarità, dalle specificità di alcune musiche (definite “audiotattili”), alle quali non si possono applicare paradigmi sviluppati all’interno di una cultura dominante e di una tradizione musicale europea nella quale ha prevalso la scrittura sull’oralità.
Ringraziamo il maestro per la grande disponibilità e ci terremo aggiornati in vista delle prossime “conquiste” in merito…
La tutela della creatività in tempo reale? diLudovico Peroni è distribuito con Licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 4.0 Internazionale.